Tutela Famiglia

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Tutela Famiglia si avvale dei migliori professionisti per la tutela dei diritti,     con grande esperienza, indispensabile in questo settore. 

La nostra associazione sconsiglia improvvisazioni e passaparola, meglio scegliere sempre professionisti con esperienza.

                             

                    

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Separazione

Quando la convivenza diventa impossibile e quando non si riesce a trovare un modo per proseguire nel rapporto coniugale diventa opportuno valutare la possibilità di una separazione dei coniugi.

Spesso la scelta è dolorosa ma diventa necessario individuare un professionista che ci guidi verso una stabilizzazione di un rapporto anche nell'interesse di una serena crescita dei figli.

E' bene essere guidati da operatori del settore, da avvocati e mediatori, affinchè si possa ridurre il trauma ed evitare penose conseguenze ed incomprensioni.

Per aiutarti in tutto questo, la nostra Associazione offre il proprio aiuto e la propria competenza.

       Separazione consensuale

Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.

Questa procedura può essere svolta anche con un solo avocato con evidente risparmio di spesa ed ha tempi molto celeri (in genere non più di tre - quattro mesi).

Quando non c'è accordo, invece, si deve procedere con a separazione giudiziale che richiede sempre due avvocati. In tale ipotesi la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che si impone nel determinare le condizioni.

Il diritto di chiedere la separazione spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di accordo dell'altro coniuge.

La nostra Associazione TUTELA FAMIGLIA Ti aiuterà a risolvere ogni problema cercando, dove è possibile, una via amichevole e meno traumatica anche per i figli.



Separazione Giudiziale

 E' una procedura che può essere attivata da uno solo dei coniugi depositando un ricorso presso il tribunale competenete e facendosi assistere da un avvocato.

La separazione giudiziale può essere pronunciata dal Tribunale quando i coniugi riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione, ad esempio sull'assegno di mantenimento del coniuge o dei figli, sugli aspetti patrimoniali o sulle condizioni di affidamento dei figli.

Il tribunale pronuncia una sentenza dopo una procedura che dovrà accertare se si sono verificati dei fatti o situazioni da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza in comune o gravemente pregiudizievole per l'educazione della prole .

Il giudice può dichiarare la separazione "per colpa" di un coniuge detta comunemente con addebito nel caso in cui uno dei coniugi abbia violato i doveri fondamentali del matrimionio come quello di fedeltà o di assistenza morale e materiale determinandone la crisi.           Il coniuge al quale dovesse essere riconosciuto l'addebito perderà il diritto all'eventuale assegno di mantenimento ed alcuni diritti successori.Tutela Famiglia ti assisterà.


            Assegno di mantenimento

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale assegno di mantenimento, è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.

E' importante rivolgersi ad un avvocato il quale potrà dirci se il coniuge ha diritto o meno all'assegno di mantenimento ed in quale misura.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi (datore di lavoro, enti pensionistici, etc.), tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti relativi all'assegno di mantenimento e alla prestazione degli alimenti.

               Assegnazione della casa

La casa dove si è abitato con la famiglia (casa coniugale) viene assegnata ad uno dei due genitori tenendo sempre conto dell'interesse dei figli minori a conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia.

La legge prevede poi che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

L' assegnazione della casa coniugale, incide in maniera rilevante sugli assetti economici della separazione.

Il giudice dunque, nel liquidare gli assegni di mantenimento per i figli e/o per l'altro coniuge, deve tenere conto del fatto che, se l'obbligato al pagamento di tali assegni è il coniuge che deve lasciare la casa coniugale, questi dovrà affrontare anche le spese per la propria sistemazione abitativa.
Se i coniugi avevano acquistato la casa, entrambi rimangono proprietario o comproprietario dell'immobile nonostante uno dei due debba rinunciare a godere dell'immobile probabilmente per molti anni.

Quest'ultimo, infatti, perde il diritto di abitare la casa.

Il provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell'immobile: se taluno volesse acquistare quella casa lo farebbe sapendo che non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno quando i figli divengono maggiorenni e autonomi, ma anche nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. 

Divorzio


Per il divorzio, se i coniugi hanno raggiunto un accordo potranno presentare un unico ricorso al Tribunale risparmiando tempo e denaro anche perchè potranno utilizzare un solo avvocato. Se invece non trovano l'accordo allora dovranno affrontare una vera e propria causa con costi importanti e tempi spesso alquanto lunghi.

  Tutela Famiglia ti aiutera' nel percorso difficile e doloroso fornendoti tutti gli strumenti ed ausili necessari per comprendere cosa è meglio fare nel tuo specifico caso.


Divorzio congiunto 

 

Dopo un perioso di tre anni dalla separazione senza che vi sia stata riconciliazione, i coniugi possono chiedere il divorzio.

Come per la separazione anche per il divorzio è prevista una "procedura amichevole" se tra i coniugi possono raggiungere l'accordo su ogni questione e sulla gestione anche economica dei figli, ovvero il divorzio congiunto.

In questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi sempre con l'assitenza di almeno un avvocato (talvolta anche i coniugi hanno il piacere di farsi tutelare da un proprio avvocato anche nella procedura amichevole) e deve indicare le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi.

Qualora il Tribunale, ritiene che il contenuto del ricorso è conforme alla legge, emetterà la sentenza di divorzio.

Normalmente questa procedura dura circa quattro - cinque mesi

       

           Divorzio giudiziale 

 Quando non c'è accordo sulle condizioni, il divorzio può essere chiesto anche da un solo coniuge e si instaura una vera e propria lite giudiziale.

Con il divorzio i coniugi pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale e per poter attivare la procedura è richiesto che siano trascorsi almeno tre anni dalla separzione.

Con il divorzio, marito e moglie perdono il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze mentre la donna perde il cognome del marito.

Con la sentenza il Tribunale decide su diverse questioni, quali l'assegnazione dell'abitazione familiare, l'assegno divorzile (periodico o mediante versamento una tantum), questioni patrimoniali, affidamento dei figli e frequentazione degli stessi.
Il divorzio scioglie il vincolo coniugale, ma molti rapporti fra gli ex coniugi permangono, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti economici e i figli minori. 
Si deve tener conto che la procedura giudiziale può essere di lunga durata ed onerosa per i coniugi per cui occorre valutare sempre l'opportunità di individuare un accordo che possa consentire la procedura consensuale, più rapida ed economica.


        Assegno di divorzio  

L'assegno di divorzio può essere concesso al momento dello scioglimento del matrimonio (divorzio) per compensare il pregiudizio dell'altro coniuge
L'assegno divorzile ha natura complessa.

Oltre ad una componente assistenziale, appunto per il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale, vi è una componente risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto ma si dovranno valutare anche aspetti compensativi, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
L'assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti.
Normalmente, il versamento dell'assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questo ha diritto di condurre lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
L'assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, oppure può essere richiesto successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell'ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno).

È possibile rinunciare all'assegno, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.
L'assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione (una tantum), previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. E in tal caso il coniuge non può vantare alcun diritto in ambito successorio.
Qualora l'assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile, e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.
L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o (come stabilito in recenti sentenze qualora abbia una convivenza stabile) o colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.
Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ciò che è dovuto.
Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale (sequestro).

Nel caso di mancato pagamento dell'assegno, può essere soggetto a pignoramento anche lo stipendio o la pensione, ma con il limite della quota di 1/2. 

Tutela Famiglia

Figli

I genitori hanno l'obbligo di continuare a svolgere il proprio ruolo genitoriale anche dopo la separazione ed il dibvorzio.

Anzi, tale ruolo deve essere adempiuto anche con maggior attenzione in quanto la crisi del matrimonio comporta sempre pregiudizio psicologico alla prole.

I genitori devono fornire il loro massimo contributo educativo facendo sentire la ploro vicinanza nonostante talvolta si viva in case diverse.

Infatti, mentre ormai l'affidamento è congiunto per cui entrambi i genitori hanno uguale potere e responsabilità verso i figli il collocamento avviene spesso presso uno solo dei genitori rimanendo all'altro la facoltà di vedere la prole e tenerla con sè sulla base degli accordi assunti.

I genitori hanno anche l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle propri capacità reddituale e patrimoniale garantendo loro un tenore di vita adeguato che consenta di proseguire negli studi o di avviarsi al mondo di lavoro.

L'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli non cessa, come molti credono, alla maggiore età ma prosegue fino a quando non raggiungano la maggiore età, condizione che può intervenire anche ad età molto avanzata.

I genitori devono consentire anche ai nonni di avere rapporti significativi con i nipoti che non deve mai essere ostacolato.

Attraverso la nostra Associazione Tutela Famiglia, un professionista potrà illustrarti con maggiore chiarezza come tenere un giusto ed equilibrato comportamento nei confronti dei figli.

    

   Figli maggiorenni e minorenni

I genitori hanno l'obbligo di educare ed istruire la prole anche dopo la separazione ed il divorzio.

Gli eventi conseguenti alla crisi non mutano tale dovere che deve essere esercitato persino con maggiore attenzione e forza.

I figli minori vengono, solitamente, affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati prevalentemente presso uno solo di essi. L'altro genitore avrà il diritto di tenere i figli secondo gli accordi raggiunti in sede di separazione o divorzio.

I figli maggiorenni possono scegliere dove vivere ed hanno diritto a ricevere un aiuto economico fino alla loro autosufficenza economica che non coincide necessariamente con la maggiore età ma può interventire anche in momento molto successivo specie in caso di studi universitari.

Qualora il figlio maggiorenne mostri di avere capacità lavorativa iniziando un lavoro più o meno stabile, perde il proprio diritto al contributo in maniera definitiva e non potrà recuperarlo neppure se in seguito rimarrà nuovamente disoccupato.

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     Mantenimento dei figli

I genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in base alle proprie capacità e possibilità economiche.

Generalmente il genitore non collocatario (ovvero quando i figli vivono con l'altro genitore) versano un assegno il cui importo viene concordato oppure stabilito dal Tribunale in caso di disaccordo.

Il genitore collocatario, di solito provvede a tutte le spese legate alla gestione quotidiana della prole ed ai costi della casa per cui è inusuale che versi un contributo.

Nella maggioranza dei casi si prevedere che le spese straordinarie comprese quelle mediche siano pagate nella misura del 50% da ogni genitore.

Gli assegni familiari, quando sono dovuti, vengono percepiti in egual misura dai genitori salvo diversi accordi.

La nostra assiociazione TUTELA FAMIGLIA  Ti aiuterà a capire quale sia la somma che dovrà essere versata in favore dei figli e quando tale obbligo dovrà cessare.

             Affidamento dei figli 

In caso di separazione e divorzio, i figli minori vengono generalmente affidati ad entrambi i genitori.

Ciò significa che le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, l'istruzione e le scelte fondamentali devono essere prese congiuntamente dai genitori.

Solo in casi particolarmente gravi in cui uno dei genitori ha mostrato comportamenti incompatibili con una corretta genitorialità anche a seguito di segnalazioni dei servizi sociali, può essere disposto l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.

Comunque, i figli dovranno vivere prevalentemente presso la casa di un genitore (se molto piccoli presso la madre) anche se talvolta, in casi rari, si concorda il cd "collocamento misto" prevedendosi la possibilità di dividere la permanenza del minore presso entrambi i genitori.

Quest'ultima modalità consentirebbe di omettere eventuali previsioni di contributo economico a favore del minore in quanto ogni genitore provvederebbe al necessario per il tempo in cui i figli rimangono presso la propria abitazione.

           Rapporti con i nonni

I genitori devono favorire un corretto rapporto dei figli con i nonni e non devono in alcun modo creare ostacoli.

Spesso tale rapporto viene sacrificato e strumentalizzato dai genitori che, in tal modo, tentano di colpire il proprio ex compagno.

Si deve sapere che i nonni hanno un'azione giudiziale autonoma per far valere il proprio diritto di vedere ed avere corretti e costruttivi rapporti con i propri rapporti.

Insomma il nostro ordinamento non vuole che i minori crescano senza la fondamentantale figura dei nonni.


            MINORI, MALTRATTAMENTI


I minori hanno il diritto di essere difesi e tutelati mentre non deve sussistere alcun tipo di maltrattamento.
Tutela Famiglia garantisce ogni opportuna attività al fine di prevenire situazioni problematiche ed intervenire laddove vi siano situazioni problematiche che richiedano l'intervento di mediatori familiari o psicologi.

il nostro primo sito: https://www.tutelafamiglia.it/

Famiglia di fatto

Con il termine famiglia di fatto, detta anche "more uxorio", si indica genericamente l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone - uomini o donne - non fondata sul matrimonio.
Allo stato, salvo pochi spiragli, l'ordinamento giuridico riconosce concretamente e tutela solamente la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili.
Attualmente la famiglia di fatto è prima di tutto nucleo familiare, portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, tutelata dal dettato dell'art. 2 della Costituzione.

Ecco perche' occorrono i Patti di Convivenza 

Non esiste, al momento, altra tutela prevista dalla legge per cui è opportuno e necessario che un avvocato regoli i rapporti economici e familiari di quanti abbiano deciso di non formalizzare la loro unione o, ovviamente, non lo possano fare come nel caso di persone dello stesso sesso TUTELA FAMIGLIA


Rapporti patrimoniali

 

Attualmente la famiglia di fatto è prima di tutto nucleo familiare, portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, tutelata dal dettato dell'art. 2 della Costituzione.
Salvo modeste situazioni, il nostro ordinamento non interviene nella tutela dei rapporti economici di quanti pur convivendo stabilmente non hanno formalizzato il loro matrimonio in molti casi non potendolo neppure fare (persone dello stesso sesso)

E' bene regolare i rapporti della famiglia di fatto con PATTI DI CONVIVENZA redatti da professionisti competenti.

A livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti.

Abitazione familiare e sua assegnazione
Oggi è riconosciuto un "diritto di possesso" in capo al convivente che fosse stato allontanato dall'abitazione familiare e da far valere mediante le vie legali, salvo la prova contraria dell'ex patner volta a dimostrare il diritto di proprietà.
Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi legittimi diritti.

Rapporto di locazione
Dopo un lungo cammino, la Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando questo si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Ciò sempre per salvaguardare il diritto inviolabile all'alloggio e l'interesse primario dei figli.
Acquisti compiuti durante la convivenza
Non esiste il regime di comunione legale tra conviventi.
Chi ha compiuto l'acquisto è proprietario del bene, salvo la possibilità per il compagno di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri che nell'acquisto è compresa una propria partecipazione materiale o morale.
Assegno di mantenimento
Non esiste alcun obbligo di versamento relativamente all'assegno di mantenimento poichè manca il presupposto di legge e cioè una convivenza fondata sul matrimonio.
Elargizioni compiute da uno dei conviventi in favore dell'altro
Le elargizioni in denaro o diversamente compiute da uno dei conviventi a favore dell'altro sfuggono alla disciplina regolamentata per la famiglia legittima. Normalmente sono ritenute obbligazioni naturali, quindi, nel momento in cui vengono compiute, non possono più essere richieste da chi le ha effettuate. A volte, le elargizioni sono invece considerate donazioni.

Assegnazione dell'alloggio popolare.

È riconosciuto al convivente il diritto ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio popolare qualora egli appartenga al nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 559/1989.
Diritti successori
Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell'eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli).

L'unica valida alternativa al momentio sono I PATTI DI CONVIVENZA redatti da un avvocato o altro professionista compertente


Figli naturali e legittimi  

 

Grazie ad una recente normativa, ora i figli nati da un unione di fatto sono del tutto equiparati ai figli legittimi o adottivi.

Quindi, seppur con un certo ritardo, ora i figli naturali e legittimi sono sullo stesso piano di fronte alla legge, ed avranno dunque gli stessi diritti e doveri. 

 

              Tariffario

Le tariffe in convenzione

La nostra Associazione TUTELA FAMIGLIA si avvale della collaborazione di avvocati familiaristi (che in passato si chiamavano divorzisti) dotati di particolare sensibilità e specifica preparazione.

Con queste figure professionali abbiamo stipulato convenzioni che ci consentono di offrire ai nostri Associati un servizio altamente efficiente a prezzi di assoluta convenienza.

COMPETENZA E PROFESSIONALITA' A PREZZI IMBATTIBILI, assoluta convenienza e senza alcuna sorpresa.

La nostra Associazione TUTELA FAMIGLIA sarà garante del trattamento e seguirà la pratica sino alla conclusione.

             Gratuito patrocinio

Ogni volta che andiamo in Tribunale dobbiamo mettere in conto molte spese.

Oltre ai soldi per l'avvocato, bisogna tenere conto dei costi amministrativi (che possono andare da qualche decina fino a oltre mille euro) e delle eventuali spese di consulenza tecnica. Se il cittadino non è in grado di sostenere queste spese, lo Stato interviene con il patrocinio a spese dello Stato.

Per poter chiedere il patrocinio a spese dello Stato bisogna avere una reddito non superiore a 11.746,68

euro (fa fede l'ultima dichiarazione Irpef). Se si convive con il coniuge e/o con altri familiari, a parte casi specifici, il reddito considerato è quello dell'intero nucleo familiare. Una volta ammessi al gratuito patrocinio, è possibile nominare un difensore, scegliendolo tra gli iscritti del relativo elenco degli avvocati.

La nostra Associazione TUTELA FAMIGLIA ti aiuterà a predisporre la domanda ed i documentio necessari perchè la Giustizia è un diritto.

Tutela Famiglia

Associazione Tutela Famiglia, Via Piero Gobetti 27, 40139 Bologna, Cell: 3421131007
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