Divorzio e TFR
In tema di divorzio, il diritto alla quota di cui all' art. 12-bis l. 898/1970 (ai sensi del quale il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza) sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata nel corso della procedura di divorzio, atteso che tale norma prevede l'avvenuta pronuncia di una sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e detta espressione è univocamente riferita ad una sentenza passata in giudicato.
Trib. Salerno 4 agosto 2016
