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Ex moglie insegnante con un immobile non ha diritto all’assegno divorzile

19.10.2017

Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. Al lume di detti principi, l'assegno di divorzio non spetta all'ex coniuge che svolga una professione (nel caso di specie: insegnante) e sia titolare di propria abitazione. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata.

Con la sentenza n. 1798272017 la Corte di Cassazione conferma il nuovo orientamento inaugurato con la famosa decisione n. 11504/2017

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