L’Ads può prestare il consenso informato alle cure solo esprimendo la volontà del beneficiario
La questione prende avvio dal caso di una paziente psichiatrica affetta da patologia renale che la obbliga a fare emodialisi tre volte la settimana. Proprio il rifiuto della beneficiaria a tale trattamento aveva dato l'avvio alla procedura. Il Giudice Tutelare, sentito il ricorrente (ossia il coniuge) e la beneficiaria stabilisce la possibilità che all'ADS, avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma 4, seconda parte L. 219/2017) possa e debba essere deferito il potere di rappresentanza esclusiva nel prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere gli accertamenti e trattamenti sanitari, in considerazione dell'impossibilità, anche parziale, della beneficiaria a prestare tale consenso. Precisa però che ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà comunque essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l'amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni (anche implicite e/o presunte), e non il proprio intendimento. Conclude che sarà cura dell'amministratore di sostegno investire di eventuali questioni relative al consenso e/o al dissenso informato questo Giudice Tutelare, soltanto in caso di grave contrasto tra ADS e beneficiario e/o parenti prossimi di questi ove esistenti.