L’ex non può opporre in compensazione un credito verso la moglie per non pagare il mantenimento
Il soggetto obbligato non può opporre a titolo di compensazione un suo diritto di credito verso chi ne ha diritto (in questo caso la moglie) per escludere il reato di cui all'art. 570 c.p.
Il dovere preminente di un padre e di un ex marito è di provvedere allo stato di bisogno dei figli minori e della ex moglie.
il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p. comma 2 n. 2 è a dolo generico. Non è quindi necessaria la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza affinché possa considerarsi integrato, è sufficiente, come nel caso di specie, ritenere provata in re ipsa la consapevolezza di privare la ex moglie e la figlia dei mezzi di sussistenza.
Cass. penale sentenza n. 9553/2020