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L'addebito della separazione

21.03.2017

Premesso che il dato oggettivo dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia della separazione giudiziale, uno dei due coniugi ha la facoltà di chiedere al giudice di accertare che la crisi è stata determinata dal comportamento dell'altro.

Nel caso in cui, infatti, l'autorità giudiziaria appuri che la rottura dell'unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall'art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione), ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.

L'anteriorità della violazione dei doveri coniugali rispetto alla crisi di coppia

Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza, tuttavia, ai fini dell'addebitabilità in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione in commento sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.

Più volte ad esempio la Cassazione si è pronunciata in materia di addebito della separazione nei casi di tradimento ed è stato dato rilievo in tal caso al fattore temporale: anche in caso di tradimento l'addebito della separazione è possibile solo se l'infedeltà è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.

In ogni caso il comportamento di ciascuno dei coniugi deve essere valutato in raffronto con quello dell'altro, al fine di individuare eventuali situazioni di reazioni, immediate e non eccessive, rispetto a negligenze dell'altra parte. Interessante, ad esempio, una sentenza di cui si è parlato in questo articolo: Lei tradisce per ripicca? La separazione va addebitata al marito.


Le conseguenze dell'addebito della separazione

Le conseguenze dell'addebito della separazione sono prevalentemente di carattere patrimoniale.
Il coniuge cui è stata addebitata alla separazione perde infatti il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento conservando però il diritto agli alimenti sempre che ne sussistano i presupposti.


Questo significa che il coniuge a cui sia stata addebitata la colpa della separazione potrà percepire somme di denaro (alimenti) soltanto nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno.
Non avrà invece diritto all'assegno di mantenimento che ha una funzione più ampia rispetto all'assegno alimentare, essendo diretto a garantire all'ex coniuge un tenore di vita simile a quello tenuto in costanza di matrimonio.In altri termini mantenimento e alimenti assolvono due finalità diverse: il primo vuole garantire all'altro coniuge un determinato tenore di vita, l'altro assolve alla funzione di garabtire assistenza al coniuge che non riesce a soddisfare i bisogni primari.
Più volte la Corte di cassazione ha dato indicazioni sulle circostanze che possono determinare l'addebito della separazione.
 


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