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No assegno per la ex in età lavorativa, disoccupata, che si trasferisce in una località senza prospettive di lavoro.

28.08.2017

Non è dovuto l'assegno divorzile alla ex in età lavorativa, seppure disoccupata, che lascia una grande città pr tornare dai genitori in un paese senza grandi prospettive lavorative. Le conseguenze della decisione unilaterale della donna non possono ricadere sull'ex marito.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza n. 12899/2017, applicando i principi sanciti dalla Cassazione con la famosa sentenza n. 11504/2017.
Nel caso di specie, l'ex moglie era laureata in scienze politiche, sosteneva di non lavorare al di là di docenze e traduzione saltuarie. Per il Tribunale, tuttavia, la donna ha a disposizione altre entrate: prima di tornare dalla madre, ha venduto la casa che si trova in un distinto quartiere romano, ricavandone circa 200mila euro di cui non si hanno più notizie. Inoltre, in sede di separazione i coniugi avevano stabilito che ognuno provvedesse a se stesso.
Non viene dimostrata la circostanza che la ex non sia economicamente indipendente: ossia non ha provato di aver cercato attivamente un'occupazione che fosse confacente alla sua esperienza professionale e al suo titolo di studio, adducendo solo di essere tornata al paese d'origine per beneficiare gratuitamente di una abitazione presso la sua famiglia

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