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No risarcimento del danno all’uomo per la nascita indesiderata del figlio

27.06.2017

Secondo la Cassazione, ord. n. 15544/17 del 22.06.2017, la nascita di un figlio, anche se non desiderato, non può mai rappresentare un danno ingiusto. Impossibile essere davvero «genitori a sorpresa» perché, nel momento in cui si consuma il rapporto sessuale non protetto, si accetta il rischio di una gravidanza. La «responsabilità colposa» dell'uomo, che accetta di «avere rapporti sessuali senza l'uso di contraccettivi» lo rende compartecipe del concepimento .
Quindi, anche se l'uomo viene riconosciuto come padre biologico del bambino partorito dalla donna con cui ha avuto diversi rapporti sessuali non protetti, a questi non spetta alcun risarcimento per il concepimento avvenuto contro la sua volontà e a sua insaputa.

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