Percepire gli assegni per il nucleo famigliare non è motivo per modifica delle condizioni di separazione
Le parti erano pervenute a trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale con un accordo che non prevedeva gli assegni per il nucleo familiare. In seguito la moglie aveva chiesto ed ottenuto gli assegni dall'INPS. Ricorreva il marito ai fini della modifica delle condizioni, sul presupposto che il beneficio degli assegni familiari costituisse una riduzione dei suoi redditi e quindi motivo per rivedere l'ammontare del suo contributo al mantenimento della moglie e delle figlie. Il Tribunale accoglieva la domanda di modifica.
La Corte d'Appello ha viceversa rigettato la domanda di modifica, ritenendo che gli assegni familiari non incidono sull'assetto economico uscito dall'accordo di separazione ed in ogni caso la situazione è controbilanciata dalla grave malattia che ha colpito la moglie, dalle accresciute esigenze delle figlie, dal venir meno del mutuo a carico del marito.
In particolare la Corte rileva che:
la circostanza relativa al percepimento diretto di tali assegni da parte
della moglie è ampiamente controbilanciata: i) dalla grave patologia oncologica che l'ha
colpita nel maggio 2015, che ha comportato il riconoscimento di inabilità
lavorativa al 100% da parte della competente Commissione Medica; ii) dal fatto che le figlie
avevano età compresa tra i 7 e i 10 anni all'epoca degli accordi di separazione, mentre in
oggi le due più grandi hanno raggiunto
l'età adolescenziale, con le conseguenti accresciute esigenze; iii) dalla circostanza che il
mutuo gravante sulla casa ex coniugale, per un importo di € 200,00, di cui si faceva carico
il marito, per sua stessa dichiarazione, è cessato nel maggio 2014″