Sottrazione internazionale di minori e poteri di mediazione del giudice
Nell'ambito di un procedimento di sottrazione internazionale di minorenni, è compito del giudice minorile compiere un'accurata indagine sulle concrete possibilità di attuare l'interesse prevalente del minore anche, e principalmente, attraverso una autoregolamentazione del menage familiare anziché con una imposizione giudiziale esterna, prospettando alle parti l'adesione a un percorso di mediazione familiare, come sollecitato in sede di cooperazione europea e internazionale e anche in virtù della Guida alle buone prassi pubblicata dalla Conferenza dell'Aja e diramata dal Ministero a tutti gli uffici giudiziari minorili italiani.
Alla luce dell'esito positivo di questa attività, che si concretizza in un accordo bonario tra le parti, viene meno l'interesse al ricorso e pertanto deve dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine alla sussistenza della sottrazione internazionale.
Lo ha affermato il Tribunale per i Minorenni di Bologna, decreto 23.5.2017